Moratorie finanziamenti: articolo 56 DL Cura Italia

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Sostegno immediato alle imprese con procedure facili e veloci

Il decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure per aiutare subito le imprese e i lavoratori.  Il Fondo di Garanzia, gestito da Mediocredito Centrale, permette di avere la garanzia dello Stato sui finanziamenti ed è uno degli strumenti che è stato coinvolto dal decreto. Sono due gli articoli che trattano del Fondo di Garanzia: l’articolo 49, che prevede misure che ampliano le agevolazioni del Fondo, e l’articolo 56, che prevede nello specifico misure a sostegno delle PMI colpite dall’emergenza, ad esempio le moratorie sui finanziamenti.

L’articolo 56 ha introdotto diverse novità, come l’estensione automatica della garanzia sui finanziamenti oggetto di moratoria. Cosa significa? Significa che per le imprese che, in accordo con la propria Banca, beneficiano delle misure previste dall’articolo 56 viene esteta automaticamente la durata della garanzia del Fondo, previa comunicazione allo stesso.

Come effettuare la comunicazione del prolungamento a MCC

Per facilitare le comunicazioni MCC ha prontamente realizzato l’Allegato 13 ter, disponibile sul sito del Fondo, l’obiettivo è quello di rendere più facile e veloce le comunicazioni.

In particolare, grazie all’Allegato 13 ter è possibile comunicare:

  • la nuova scadenza della garanzia, prorogata al 30 settembre 2020, per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti con scadenza originaria prima del 30 settembre 2020.
  • la proroga della garanzia al 30 settembre 2020 per i prestiti non rateali con scadenza originaria prima del 30 settembre 2020.
  • la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento di rate o canone di leasing su mutui e finanziamenti rateali, con conseguente prolungamento della garanzia.

Grazie a questo documento MCC potrà recepire l’estensione della durata della garanzia come diretta conseguenza della sospensione delle rate.

Moratorie finanziamenti: requisiti dell’impresa

Per usufruire della sospensione dei pagamenti l’impresa deve essere in bonis, ciò significa che non deve avere rate non pagate da oltre 90 giorni o esposizioni debitorie classificate come non performing. Inoltre deve dichiarare, con un’autocertificazione, di aver subito una momentanea carenza di liquidità causata dalla diffusione dell’epidemia Covid 19 (comma 3, art 56).

Si attendono ulteriori misure dal, cosiddetto, decreto aprile.

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