Fondo di Garanzia, le misure del Decreto Cura Italia

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Il Fondo di Garanzia applica le misure previste dal DL Cura Italia, aggiornate in base all’evolversi della situazione generata da Covid 19

Dopo l’entrata in vigore del DL Cura Italia il 17 marzo scorso, Mediocredito Centrale ha comunicato di aver applicato le misure previste dal decreto-legge. L’articolo che maggiormente interessa il Fondo di Garanzia è l’articolo 49.

Mediocredito Centrale (MCC) è il Gestore del Fondo Centrale di Garanzia, strumento disposto dal MISE per agevolare le imprese italiane (PMI) e i liberi professionisti nell’ottenere i finanziamenti.

Ecco riportate le misure previste dall’articolo 49 del decreto-legge “Cura Italia” a favore delle imprese per aiutarle in questa situazione di emergenza sanitaria ed economica.

Comma 1) Le seguenti misure si applicano dal 17 marzo 2020 e avranno una durata di 9 mesi:

a. la garanzia del Fondo sarà concessa a titolo gratuito;

b. l’importo massimo garantito, per singola impresa, viene elevato a 5 milioni di euro, previa adozione di nuovo metodo di calcolo dell’ESL;

c. la percentuale di copertura dei finanziamenti in garanzia diretta è pari all’80%, fino ad un massimo garantito di 1.500.000 euro per singola impresa; per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90%, a condizione che la garanzia rilasciata dal confidi non sia superiore a 80%, per un importo massimo garantito di 1.500.000 euro per singola impresa;

d. sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni che hanno come scopo l’estinzione dei finanziamenti (rinegoziazione dei finanziamenti e/o consolidamento delle passività a breve termine) non già garantiti dal Fondo e già erogati all’impresa dallo stesso soggetto finanziatore. A condizione che vi sia un aumento del 10% rispetto all’importo del debito residuo del finanziamento oggetto di estinzione;

e. / non citato in circolare

f. Per le operazioni a cui è stata accordata la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in relazione agli effetti causati dalla diffusione dell’epidemia Covid-19, la durata della garanzia del fondo è estesa di conseguenza;

g. In fase di richiesta di ammissibilità all’agevolazione i soggetti richiedenti verranno valutati solo in base al modulo economico-finanziario (i dati relativi al modulo andamentale vanno comunque inseriti in domanda ma non incideranno sull’esito);

h. Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;

i. Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

j. Per garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19 (o appartenenti per almeno al 60% a specifici settori-filiere colpiti dall’epidemia) la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50% (se intervengono altri garanti può essere aumentata di un ulteriore 20%);

k. Sono ammissibili (con le stesse percentuali in garanzia diretta e riassicurazione di cui al punto c) nuovi finanziamenti, a 18 mesi meno un giorno con importo non superiori a 3 mila euro, a favore di persone fisiche, esercenti, attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19:

l. / non citato in circolare;

m. Prorogati di 3 mesi i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo. Ci si riferisce a tutti gli adempimenti pendenti e futuri rispetto alla data di entrata in vigore del decreto.

Comma 4) Gli operatori di microcredito con requisito di PMI beneficiano, a titolo gratuito, con copertura massima dell’80% e senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo su finanziamenti concessi da banche e intermediari finalizzati alla concessione di operazioni di microcredito.

Comma 5) Per le operazioni di microcredito l’importo della Garanzia viene elevato a €40.000. Le operazioni di importo ridotto restano invariate con un massimo di garanzia pari ad € 25.000 e copertura pari all’80%.

È l’inizio di una serie di strategie messe in campo dallo Stato per salvaguardare le imprese. Il Fondo di Garanzia aggiorna costantemente il suo intervento in base ai decreti emanati dal Presidente della Repubblica.

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