Fondo di Garanzia: operativa la Sezione Art. 56 del DL Cura Italia

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garanzia sussidiaria articolo 56

Mediocredito Centrale, gestore del Fondo, ha dato il via alla Sezione speciale del Fondo di Garanzia con circolare n. 18/2020. È quindi possibile inviare le richieste di garanzia sussidiaria a favore di tutte le imprese e professionisti italiani che hanno beneficiato delle misure previste dall’articolo 56 del DL Cura Italia:

1.       Divieto di revoca per le aperture di credito a revoca;

2.       Proroga dei prestiti non rateali;

3.       Sospensione delle rate relative a mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale.

La garanzia sussidiaria del 33%, con le modifiche introdotte dal DL Agosto, sarà concessa a titolo gratuito e senza valutazione dei dati di bilancio del soggetto beneficiario finale sulle operazioni finanziarie non già garantite dal Fondo.

DL Agosto – Modifiche introdotte

L’entrata in vigore del DL Agosto ha modificato l’art. 56 del DL Cura Italia prorogando le misure in esso contenute. In particolare:

–          Le misure di cui all’articolo 56 sono prorogate fino al 31 Gennaio 2021 ovvero, fino al 31 Marzo 2021 per le imprese del comparto turistico;

–          Il termine per richiedere la garanzia sussidiaria è prorogato al 18 Dicembre 2020 e, salvo proroghe, saranno deliberate da MCC entro 2 mesi dalla data di completamento delle richieste e, comunque, entro il 31 Dicembre 2020.

In caso di rinuncia alle misure di proroga/sospensione da parte dei beneficiari finali, il richiedente dovrà inviare, entro il 31 Ottobre 2020, l’elenco delle posizioni per le quali non intende avvalersi dell’estensione della garanzia.

La garanzia del Fondo:

  • viene rilasciata a valere sul Punto 3.2 del Temporary Framework;
  • non genera alcun premio;
  • l’importo garantito contribuisce a far cumulo sul plafond complessivo di 5 € Mln.

 

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