A Giugno è stato emanato un nuovo decreto, denominato Decreto Rilancio, che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ed istituisce nuove misure per agevolare le famiglie e le imprese italiane. Rispetto ai precedenti questo decreto propone incentivi green per favorire l’economia, infatti le proposte riguardano la riqualificazione energetica.
L’agevolazione fiscale in questione consiste in una detrazione dell’imposta lorda. La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. Viene concessa per favorire gli interventi di efficientamento energetico, come la riqualificazione energetica degli edifici nonché l’installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il risultato finale che ci si spetta è un aumento del livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e delle migliorie effettuate su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari
Un’altra importante agevolazione introdotta dal Decreto per interventi è la possibilità di fruire direttamente della detrazione sotto forma di “sconto in fattura” da parte dei fornitori dei beni e servizi o tramite cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. L’ultima sopracitata riguarda gli interventi a cui si applica il Superbonus e quelli di recupero del patrimonio edilizio e della facciata, o restauro della facciata degli edifici esistenti e/o installazione di colonne per la ricarica dei veicoli elettrici.
Ecco chi sono i beneficiari della cessione:
- fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- istituti di credito e intermediari finanziari.
Questi soggetti hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Al fine di poter beneficiare della normativa, è previsto che l’esercitante, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, debba ottenere:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che certifica la sua idoneità alla richiesta di detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, comprovata da tecnici e professionisti specialisti del settore.
Chi può beneficiare dell’Ecobonus
Gli interventi dell’Ecobonus possono essere applicati a:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires, come le società di capitali; gli enti pubblici e gli enti privati, diversi dalle società, rientrano tra i beneficiari rientrano nelle agevolazioni nel caso in cui si effettuano sulle parti comuni in edifici condominiali.
Gli interventi principali agevolabili dell’Ecobonus
3 casi in cui si può richiedere l’Ecobonus:
- interventi di isolamento termico sugli involucri degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un impatto superiore al 25% della superficie lorda dell’edificio medesimo
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati invernale per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati invernale per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
Nelle agevolazioni dell’Ecobonus sono comprese le spese per interventi associati ad uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale:
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
In riferimento a tale misura prevista dal art.119 e art.121 del DL RILANCIO, il cosiddetto Ecobonus, informiamo che siamo disponibili a richiedere la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia sulle linee di anticipo contratti fino a 18 mesi a favore delle imprese richiedenti che desiderassero aderire all’iniziativa.
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