Imprese Agricole e della Pesca ammesse al Fondo Centrale di Garanzia

ammesse al fondo di garanzia imprese agricole e della pesca

Il Fondo di Garanzia estende il suo intervento alle imprese agricole e della pesca, cioè tutte le imprese che svolgono un’attività economica rientrante nella sezione “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”.

In questa prima fase, sarà possibile presentare la richiesta di garanzia solo ai sensi dell’art. 13 del DL Liquidità, il cosiddetto Temporary Framework, pertanto il finanziamento dovrà avere durata massima di 72 mesi e importo massimo pari al 25% del fatturato o al doppio della spesa salariale. In particolare le imprese agricole e della pesca possono richiedere la garanzia del Fondo sulle operazioni con garanzia al 90%, fatta eccezione per le operazioni di rinegoziazione e consolido che prevedono una percentuale di garanzia pari all’80%, operazioni di importo ridotto e, laddove l’impresa non ne avesse già beneficiato, operazioni fino a 30 mila euro (lettera m) secondo le regole disciplinate dall’Ente Gestore.

Si tratta di una misura che amplia ulteriormente la platea dei beneficiari della garanzia del Fondo Centrale, infatti in precedenza le imprese agricole potevano beneficiare solo della Garanzia ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

Ricordiamo che le imprese appartenenti ai settori dell’agricoltura e della pesca possono beneficiare di aiuti ai sensi del Temporary Framework fino alla soglia, rispettivamente, di € 100 mila e di € 120 mila. Sul sito del Fondo è disponibile un pratico modellino per il calcolo degli aiuti in regime di Temporary Framework relativo ad ogni singola operazione.

Prossimamente Mediocredito Centrale informerà della possibilità di presentare richieste di garanzia anche ai sensi del regime “de minimis”.

 

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